Bilanci
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Nota:
Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2024
Allegati
Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2024: bilancio_di_esercizio_2024.pdf(Pubblicato il 06/05/2025 - Aggiornato il 06/05/2025 - 6644 kb - pdf)
Relazione del Rettore sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico ex art. 3-quater, legge 9 gennaio 2009, n. 1) - anno 2024: relazione_del_rettore_sui_risultati_dellattivita_di_ricerca_formazione_tro_2024.pdf(Pubblicato il 06/05/2025 - Aggiornato il 06/05/2025 - 2317 kb - pdf)
Allegato: bilancio_di_esercizio_2024.ods(Pubblicato il 29/05/2025 - Aggiornato il 29/05/2025 - 83 kb - generica)