Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Sezione relativa ai costi contabilizzati per ogni servizio erogato all'utente, come indicato all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013.
In questa pagina saranno resi noti, per ogni servizio erogato all'utente - sia finale che intermedio - i costi contabilizzati.