Obiettivi di accessibilità
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
L'obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilita' per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
Nota:
Se cerchi informazioni sull'accessibilità degli edifici, consulta la pagina apposita https://unige.it/disabilita-dsa/ateneo-accessibile o in generale le pagine con le informazioni su Disabilità e DSA.
Cosa si intende per accessibilità
L'articolo 1 della Legge 4 del 9 gennaio 2004 'Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici' riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che 'la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione'.
La Legge 4 del 2004 con il termine 'accessibilità' intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.
Dichiarazioni di accessibilità
L'Università di Genova pubblica un ecosistema di siti web correlati in base alle tematiche trattate. Sono disponibili le dichiarazioni di accessibilità conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- sito istituzionale https://unige.it
- sito dell'offerta formativa https://corsi.unige.it/
- piattaforma di e-learning AulaWeb https://aulaweb.unige.it/ e tutte le relative istanze
- servizi online
- magazine UniGe.life
- rubrica di Ateneo
- area intranet
Per le dichiarazioni dei siti tematici e delle strutture fondamentali, consultare i relativi siti.
Obiettivi di accessibilità
L'art. 9 del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012 'Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese' (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194 e convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 Suppl. Ordinario n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale 294 del 18 dicembre 2012), prevede disposizioni in ambito di accessibilità sulle postazioni di lavoro e sui documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni e introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.