Bandi di concorso
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Nota:
DIEC - AVVISO DETERMINA N. 6073 DEL 29/10/2025 - PROF. CONTI
Maggiori informazioni:
Estrazione ed elaborazione dei microdati mensili CPS, integrazione con i dati ATUS, attività di analisi e supporto alla realizzazione di analisi supplementari e al modello interpretativo per la revisione di un articolo scientifico su Economia Politica
Allegati
Allegato: conti_determina_n_6073_del_29ott2025_signed.pdf(Pubblicato il 29/10/2025 - Aggiornato il 29/10/2025 - 596 kb - pdf)